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D.M. 30/03/2001 n. 4002. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla Legge. 3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2 c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura". - Il testo dell'art. 113 del citato Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente: "Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109". - Il testo dell'art. 155 del citato Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente: "Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). 1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. 2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della Legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercenti le attività indicate nell'art. 29, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente Decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197. 6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli presiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.". - Il testo degli articoli 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, è il seguente: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fondi finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate. 2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). 1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente capo se costituiti dal almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni". -Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", è il seguente: "Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della Legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della Legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonchè un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 15, comma 4, del citato Decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo Decreto legislativo. 3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonchè le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche ed uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla Legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "Ministro del tesoro , sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti gianato . 5. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 e l'art. 7 della Legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni". - Il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, concerne il regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 1999 - serie generale - n. 177. |
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